domenica 30 novembre 2014

SPESE CONDOMINIALI, UNA LEGISLAZIONE DA RIVEDERE




Questa sentenza della Corte di Cassazione (sez II n° 432 del 12 gennaio 2007) mi ha lasciato perplesso:
«La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, secondo quanto previsto dall'art. 1124 codice civile (50% per millesimi di proprietà e 50 % in base al piano), è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia.» 
Per analogia, ricorrendo l'identica ratio, sarà così anche per le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. 
E così sono andato a sfogliare la letteratura in materia di disciplina delle spese condominiali,  la troviamo nel Libro Terzo (capitolo VII) del codice civile che, scritto nel 1942, a  proposito delle spese di manutenzione dell’ascensore ci riferisce all’art 1123: “….Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne….”.                              Premesso che non sarebbe superfluo ricordare che nel 1942, quando venne varato il Codice civile,  l’uso dell’ascensore era ancora poco diffuso nelle abitazioni viene spontaneo chiedersi se questa enunciazione sia solo teorica.
Infatti è alquanto ovvio che le scale siano usate (e logorate) da chi vive nei piani più bassi, non certo da chi sta ai piani superiori (portarsi la spesa o un bimbo in braccio per cinque e più  piani...). La contraddizione mi sembra quindi palese: se a questi ultimi si imputa il comprensibile maggior uso dell'ascensore come possono farlo anche delle scale? O pagano di più la manutenzione di uno o quella delle altre.
Non sono il solo a stupirsi che i legislatori non l'abbiano corretta in occasione della riforma del condominio varata nel novembre 2012. Non sarebbe opportuno un appropriato aggiornamento?

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