Quando l’interpretazione e l’applicazione
di un articolo del codice civile devono avvalersi di sentenze di Corte d’Appello
e addirittura della Cassazione significa che quanto recita quell’articolo non è sufficientemente chiaro
o non è perfettamente rispondente alla
realtà.
E’ il caso del riparto delle spese per
la pulizia e manutenzione ordinaria delle scale in un condominio.
Si legga l’art 1124 e parte dell’art 1123; proprio quest’ultimo
(ripartizione delle spese) contiene una frase alquanto interessante “…se si
tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell’uso che ciascuno può farne…”
Si tratta quindi di un “uso
potenziale” ma non effettivo, mentre le spese, i pagamenti sono reali e non potenziali,
non si deve lasciare nella teoria un elemento così importante.
La disciplina delle case in
condominio risale al regio decreto-legge gennaio 1934 e bisogna ammettere che,
soprattutto la riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha
tralasciato di attualizzare un aspetto ben evidente: da 30 anni a questa parte gli
edifici sono cresciuti in altezza e sono dotati di ascensore ed è più che mai
logico che se un inquilino lo utilizza non può contemporaneamente utilizzare
le scale; dopotutto vengono salite o scese da chi abita nei piani più bassi della casa.
Secondo l’art 1124 del c.c. chi sta
a quelli più alti paga le spese d’ascensore in misura maggiore di chi sta a
quelli inferiori, allora perché la stessa formula viene adottata anche per le
spese di manutenzione delle scale?
Una conclusione che può creare solo
comprensibili malumori. Innumerevoli volte sarà stato espresso questo ragionamento:
“Se abito in alto, per esempio al 5° piano, non uso, non sporco le scale
che invece le usa chi sta ai primissimi piani. Va bene pagare le pulizie per il
decoro dell’immobile, ma non è condivisibile pagare di più di chi invece se ne avvale”
Il buonsenso della stragrande
maggioranza degli amministratori ha derogato adottando una voce unica di spesa:
dato che chi pulisce le scale pulisce anche l’atrio e altre parti comuni
utilizzabili da tutti in egual misura, non si spacca il capello in quattro e il
riparto della spesa è per millesimi di spese generali senza il cavillo della
ricerca dell’altezza del piano. Addirittura, soprattutto nei condomini delle
grandi città, l’impresa che fa le pulizie provvede anche ai sacchi della
nettezza urbana, una voce che si somma contribuendo ad un riparto più equo
delle spese.
Può essere utile un richiamo al
significato di tassa: si paga per servizi appositamente richiesti come la raccolta dei rifiuti, tasse automobilistiche,
scolastiche, ecc. Parliamo di servizi
reali.
L’auspicio è che si metta mano ad un
emendamento dell'art 1124 del codice civile precisando che se l’edificio è
dotato di ascensore la spesa per la sua ordinaria manutenzione vada ripartita in
senso inverso: “si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa”
, per questo la devono pagare coloro che ne fanno realisticamente un maggior
uso, coloro che abitano ai piani più bassi.
O, come minimo, che da tale ripartizione
siano esclusi gli edifici dotati di ascensore.
Mi hanno sempre insegnato che l’undicesimo
comandamento è quello del buonsenso, se ne faccia uso, venga adottato anche dai nostri legislatori.
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